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D.L. 24/09/2002 n. 209Art. 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola). 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002. 3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonchè alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002. 5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico. 6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.". 1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal Decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni a) dopo le parole: "Banco di Sicilia" sono inserite le seguenti: ", nonchè vaglia cambiari della Banca d'Italia" b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: "4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.". ((1-bis). L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal Decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2002.)) 2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto è versata entro la fine del mese successivo a tale data. ((2-bis). All'articolo 3, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali, società di persone ed imprese individuali".)) Riferimenti normativi: -Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2 della tariffa annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", come sostituita dal Decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: Articolo della tariffa = 10 Indicazione degli atti soggetti ad imposta = 2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonchè vaglia cambiari della Banca d'Italia: per ogni mille lire ad anno Imposte dovute (lire) Fisse = -- Imposte dovute (lire) Proporzionali = 4 Modo di pagamento. 1. Versamento all'ufficio del registro. Note. 1. L'imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta. 2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare. 3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono. 4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato. - Il testo dell'art. 3, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "13. Al comma 2 dell'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "Decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi due anni". Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, nonchè la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti prevedendo diverse misure per società di capitali, società di persone ed imprese individuali.". Art. 5-bis Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi ga rantiti ((1. Al fine di consentire, senza pregiudizio per il gettito e in funzione della riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle disposizioni sulla loro attribuzione mediante procedura concorrenziale, una compiuta ricognizione dei punti di raccolta delle scommesse ippiche e sportive che si rendono disponibili per effetto dei provvedimenti della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione sulla base del Decreto interdirigenziale emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2002, n. 16, gli effetti dei predetti provvedimenti sono sospesi fino al 31 gennaio 2003 e i Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1 del Decreto-Legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante "Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni", così come convertito dalla Legge 27 febbraio 2002, n. 16: "1. Con Decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito nonchè della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse.". Art. 6. Copertura finanziaria 1. Agli oneri recati dal presente Decreto, valutati in ((270 milioni di euro per l'anno 2002, 605 milioni di euro per l'anno 2003, 33 milioni di euro per l'anno 2004 e 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005,)) si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente Decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge. |
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